Regione Lombardia
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Informiamo che dal 9 marzo 2020 la presentazione delle pratica è prevista solo telematicamente pertanto non sarà più necessario inoltrare la copia cartacea all'ufficio protocollo, la data di presentazione pertanto sarà quella di acquisizione da parte del protocollo informatico.
L'ufficio Tecnico si riserva la possibilità di richiedere la consegna di una copia cartacea di cortesia, nel caso lo ritenesse necessario, per pratiche edilizie ritenute particolarmente complesse.
Con riferimento a quanto previsto nella circolare dell'Agenzia Entrate relativamente al Bonus Facciate è necessario richiedere al comune la certificazione di destinazione urbanistica (CDU) per l'immobile interessato dall'intervento, la richiesta di CDU deve essere effettuata esclusivamente online attraverso il portale unitamente a n.2 marche da bollo da €.16,00 e il pagamento di €.40,00 per diritti di segreteria.
Si evidenzia che le spese per l'ottenimento del CDU possono essere contabilizzate all'interno della pratica relativa all'ottenimento del bonus fiscale.
Si comunica che nella modulistica della SCIA di agibilità conforme alla normativa vigente è prevista la possibilità di selezionare la casella relativa alla contestuale fine lavori, il flag della casella comporta comunque la necessità di inviare la comunicazione di fine lavori attraverso il portale al fine di chiudere il procedimento della pratica edilizia originaria.
Pertanto si consiglia di inviare la comunicazione di fine lavori allegando tutta la documentazione necessaria e subito dopo inviare la SCIA di agibilità omettendo i documenti richiesti che sono già stati inoltrati con la dichiarazione di fine lavori.
La ricevuta relativa ai diritti di segreteria versati deve essere obbligatoriamente allegata (si evidenzia che la C.I.A non è soggetta a diritti di segreteria).
I diritti di segreteria, pena l’improcedibilità, vanno corrisposti al momento della presentazione della domanda relativa agli atti richiesti o depositati.La ricevuta di pagamento scannerizzata dovrà essere allegata alla documentazione inoltrata. La ricevuta di versamento dei diritti dovuti è acquisita dall’ufficio e verificata dagli uffici competenti per materia che possono richiederne l’integrazione nel caso venisse ravvisato un versamento errato.